Salute (tutela della) - Assistenza - Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie - Omessa inclusione, fra i destinatari della provvidenza, dei soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione, non obbligatoria ma raccomandata, contro morbillo, rosolia, parotite (MPR) - Violazione del principio solidaristico, del principio di eguaglianza in relazione ai soggetti danneggiati da vaccinazione obbligatoria, lesione del diritto alla salute - Illegittimità costituzionale, in parte qua .
Deve essere dichiarata l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subìto le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1, a seguito di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia. Infatti, in un contesto sociale di irrinunciabile solidarietà, tutti coloro che si sono uniformati ai comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica, imposti o anche solo sollecitati dalla collettività, tramite gli organi competenti, devono essere garantiti dalla previsione di una misura indennitaria, destinata a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo, nel caso in cui subiscano conseguenze pregiudizievoli per la loro salute.
- In tema di vaccinazioni obbligatorie, vedi sentenze n. 307 del 1990, n. 132 del 1992, n. 118 del 1996 e n. 27 del 1998.
- Sull'obbligo generale di solidarietà in materia, vedi sentenze n. 226 e n. 423 del 2000.