Sentenza 108/2012 (ECLI:IT:COST:2012:108)
Massima numero 36291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
16/04/2012; Decisione del
16/04/2012
Deposito del 26/04/2012; Pubblicazione in G. U. 02/05/2012
Titolo
Lavoro - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Attività di panificazione - Previsione che il responsabile dell'attività produttiva sia assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine di sei mesi, estensibile a dodici, dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché all'aggiornamento obbligatorio periodico con cadenza quinquennale - Sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi - Ricorso del Governo - Deduzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato con la memoria conclusiva - Divieto di introdurre nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio per impugnare le leggi in via principale - Ammissibilità delle censure solo nei limiti in cui svolgono argomenti a sostegno dell'impugnativa.
Lavoro - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Attività di panificazione - Previsione che il responsabile dell'attività produttiva sia assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine di sei mesi, estensibile a dodici, dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché all'aggiornamento obbligatorio periodico con cadenza quinquennale - Sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi - Ricorso del Governo - Deduzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato con la memoria conclusiva - Divieto di introdurre nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio per impugnare le leggi in via principale - Ammissibilità delle censure solo nei limiti in cui svolgono argomenti a sostegno dell'impugnativa.
Testo
Sono ammissibili le deduzioni svolte dall'Avvocatura dello Stato solo con la memoria conclusiva, depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica, in quanto esse non sono tali da costituire autonomo profilo di censura delle norme impugnate, con riferimento alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza. Esse, piuttosto, svolgono argomenti a sostegno dell'impugnativa basata sulla violazione della competenza statale relativa alle professioni, e solo entro tali limiti sono ammissibili, non potendo la parte ricorrente introdurre nuove censure dopo l'esaurimento del termine perentorio assegnato per impugnare in via principale le leggi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
06/05/2011
n. 18
art. 3
co. 5
legge della Regione Toscana
06/05/2011
n. 18
art. 5
co. 4
legge della Regione Toscana
06/05/2011
n. 18
art. 5
co. 5
legge della Regione Toscana
06/05/2011
n. 18
art. 6
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 04/07/2006
n. 223
art. 4
legge 04/08/2006
n. 248
art.