Lavoro - Formazione professionale - Norme della Regione Toscana - Attività di panificazione - Previsione che il responsabile dell'attività produttiva sia assoggettato alla formazione obbligatoria entro il termine di sei mesi dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nonché all'aggiornamento obbligatorio periodico con cadenza quinquennale - Sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto degli obblighi - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale, che non prevede requisiti per lo svolgimento dell'attività - Asserita violazione di un principio fondamentale nella materia concorrente delle professioni - Insussistenza - Ascrizione delle norme impugnate alla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di formazione professionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, commi 2 e 3, e 5, comma 3, della legge della Regione Toscana n. 18 del 2011, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, Cost. (con particolare riferimento alla materia legislativa, a riparto concorrente, delle "professioni") in quanto se non è dubbio che spetti alla potestà legislativa dello Stato individuare le figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, e di formulare così i principi fondamentali della materia "professioni", dai quali può svilupparsi la legislazione regionale di dettaglio, tuttavia le norme impugnate non solo non hanno per oggetto l'individuazione di un profilo professionale, ma neppure cumulano illegittimamente requisiti di accesso all'attività di responsabile della produzione del panificio, rispetto a quanto richiesto dall'art. 4 del d.l. n. 223 del 2006, e tantomeno richiedono condotte tali che, in assenza di esse, verrebbe meno l'effetto abilitante prodotto dalla sola segnalazione certificata di inizio attività, cosa che sarebbe invece preclusa alla legislazione regionale. La legge regionale ha invece lo scopo sia di assicurare una formazione professionale costante nell'interesse del lavoratore (competenza residuale regionale in materia di formazione professionale), sia di garantire per mezzo di quest'ultima, cui infatti è stato conferito carattere obbligatorio, la tutela di interessi connessi all'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul luogo di lavoro, appartenenti anche alla sfera di governo decentrato (art. 117, terzo comma, Cost.).