Sentenza 109/2012 (ECLI:IT:COST:2012:109)
Massima numero 36293
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  16/04/2012;  Decisione del  16/04/2012
Deposito del 26/04/2012; Pubblicazione in G. U. 02/05/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Contenzioso tributario - Esecutività della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione - Possibilità di sospensione quando dalla esecuzione possa derivare all'esecutato un "grave e irreparabile danno" - Mancata previsione - Asseriti contrasto con il principio di ragionevolezza, lesione del diritto di difesa, violazione del principio di accertata capacità contributiva, violazione del principio del giusto processo, violazione del principio di parità delle parti nel processo, violazione del principio della ragionevole durata del processo, limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale - Insussistenza - Possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione - Non fondatezza della questione.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 53, primo comma, 111, primo e secondo comma (entrambi i commi in relazione all'art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed eseguita con legge 4 agosto 1955, n. 848, a sua volta «in relazione all'art. 10 Cost.»), e 113 della Costituzione - il quale stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l'art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto», in quanto, secondo il rimettente - preso atto che, in base al primo comma dell'art. 337 del codice di procedura civile, «L'esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli artt. 283, 373, 401 e 407» e che, in forza del primo comma dell'art. 373 cod. proc. civ., «Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che la esecuzione sia sospesa e che sia prestata congrua cauzione» - il denunciato comma 1 dell'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 violerebbe gli evocati parametri costituzionali, nella parte in cui «non prevede la possibilità di sospensione dell'esecutività della sentenza di appello impugnata con ricorso per cassazione, quando dalla sua esecuzione possa derivare all'esecutato un "grave ed irreparabile danno"», ciò in quanto il medesimo rimettente muove da un erroneo presupposto interpretativo e v'è la possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 49  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 53  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6    co. 1