Sentenza 110/2012 (ECLI:IT:COST:2012:110)
Massima numero 36294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
18/04/2012; Decisione del
18/04/2012
Deposito del 03/05/2012; Pubblicazione in G. U. 09/05/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Misure cautelari - Reato di associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (contraffazione di prodotti protetti da marchio registrato) - Soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza - Applicazione della disciplina delle misure cautelari stabilita per i reati di mafia, basata sulla presunzione assoluta, anziché relativa, di adeguatezza della sola custodia in carcere - Irragionevole equiparazione ai reati di mafia - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Introduzione anche per la fattispecie criminosa in esame del criterio del "minore sacrificio necessario", già applicato nelle parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Illegittimità costituzionale parziale .
Processo penale - Misure cautelari - Reato di associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (contraffazione di prodotti protetti da marchio registrato) - Soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza - Applicazione della disciplina delle misure cautelari stabilita per i reati di mafia, basata sulla presunzione assoluta, anziché relativa, di adeguatezza della sola custodia in carcere - Irragionevole equiparazione ai reati di mafia - Lesione del principio di inviolabilità della libertà personale - Violazione del principio di presunzione di non colpevolezza - Introduzione anche per la fattispecie criminosa in esame del criterio del "minore sacrificio necessario", già applicato nelle parziali declaratorie di illegittimità costituzionale della norma impugnata - Illegittimità costituzionale parziale .
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma censurata norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale (sentenza n. 265 del 2010); di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011); di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011); infine, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), recante una disciplina analoga a quella contenuta nell'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. (sentenza n. 331 del 2011). Nelle decisioni citate, è stato ribadito come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento, la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario», dovendo la compressione della libertà personale essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, secondo il modello della «pluralità graduata» e predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale. Da ciò consegue che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit. Questa Corte ha ritenuto, quindi, che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alle ipotesi delittuose specificate, violasse, in parte qua, sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Tali argomentazioni sono riferibili anche al delitto di associazione per delinquere realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. Anche a questa figura criminosa, incentrata sulla norma incriminatrice "generale" dell'associazione per delinquere, dettata dall'art. 416 cod. pen., infatti, è confacente la definizione di fattispecie "aperta", qualificata solo dalla tipologia dei reati-fine (i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.) e non già da specifiche connotazioni dell'associazione stessa: in particolare, il paradigma legale della figura criminosa in esame è del tutto svincolato da quelle connotazioni normative (la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) proprie dell'associazione di tipo mafioso e in grado di fornire, con riguardo ad essa, una congrua "base statistica" alla presunzione in esame. All'associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. sono, dunque, riconducibili fattispecie concrete diverse, relative a strutture associative anche rudimentali, con la conseguenza che, nella fattispecie normativa in esame, fanno difetto le caratteristiche che hanno portato a ritenere legittimo il regime cautelare speciale per i reati di mafia, secondo la ratio giustificativa del regime derogatorio già per essi ravvisata (ordinanza n. 450 del 1995). Come già chiarito dalla citata giurisprudenza, ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario»: di contro, la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari - non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. La norma censurata norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui configura una presunzione assoluta di adeguatezza della sola misura carceraria nei confronti degli indiziati di taluni delitti a sfondo sessuale (sentenza n. 265 del 2010); di omicidio volontario (sentenza n. 164 del 2011); di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (sentenza n. 231 del 2011); infine, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), recante una disciplina analoga a quella contenuta nell'art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen. (sentenza n. 331 del 2011). Nelle decisioni citate, è stato ribadito come, alla luce dei principi costituzionali di riferimento, la disciplina delle misure cautelari debba essere ispirata al criterio del «minore sacrificio necessario», dovendo la compressione della libertà personale essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, secondo il modello della «pluralità graduata» e predisponendo una gamma di misure alternative, connotate da differenti gradi di incidenza sulla libertà personale. Da ciò consegue che le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit. Questa Corte ha ritenuto, quindi, che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento alle ipotesi delittuose specificate, violasse, in parte qua, sia l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti considerati a quelli di mafia, nonché per l'irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai relativi paradigmi punitivi; sia l'art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l'art. 27, secondo comma, Cost., per essere attribuiti alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena. Tali argomentazioni sono riferibili anche al delitto di associazione per delinquere realizzato allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. Anche a questa figura criminosa, incentrata sulla norma incriminatrice "generale" dell'associazione per delinquere, dettata dall'art. 416 cod. pen., infatti, è confacente la definizione di fattispecie "aperta", qualificata solo dalla tipologia dei reati-fine (i delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen.) e non già da specifiche connotazioni dell'associazione stessa: in particolare, il paradigma legale della figura criminosa in esame è del tutto svincolato da quelle connotazioni normative (la forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva) proprie dell'associazione di tipo mafioso e in grado di fornire, con riguardo ad essa, una congrua "base statistica" alla presunzione in esame. All'associazione per delinquere realizzata allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. sono, dunque, riconducibili fattispecie concrete diverse, relative a strutture associative anche rudimentali, con la conseguenza che, nella fattispecie normativa in esame, fanno difetto le caratteristiche che hanno portato a ritenere legittimo il regime cautelare speciale per i reati di mafia, secondo la ratio giustificativa del regime derogatorio già per essi ravvisata (ordinanza n. 450 del 1995). Come già chiarito dalla citata giurisprudenza, ciò che vulnera i valori costituzionali non è la presunzione in sé, ma il suo carattere assoluto, che implica una indiscriminata e totale negazione di rilievo al principio del «minore sacrificio necessario»: di contro, la previsione di una presunzione solo relativa di adeguatezza della custodia carceraria non eccede i limiti di compatibilità costituzionale, rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 275
co. 3
decreto-legge
23/02/2009
n. 11
art. 2
co. 1
legge
23/04/2009
n. 38
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte