Procedimento civile - Domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona da sinistro stradale - Proponibilità subordinata al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore e all'osservanza delle modalità e dei contenuti previsti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni private - Lamentato svantaggio per il danneggiato, in quanto gravato da un maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla giurisdizione, che nella previgente normativa gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti - Asserita violazione dei principi contenuti nella legge di delegazione, contrasto con i canoni dell'equo processo e della effettività della tutela giurisdizionale di cui alla CEDU, violazione del diritto di azione e di difesa nel giudizio a tutela del diritto alla salute, disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 32, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione anche agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui, al comma 1, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso dello spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 dello stesso Codice delle assicurazioni private, per il maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla giurisdizione, che, in base alla disciplina previgente, gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti, poiché la normativa denunciata, che appare coerente alla ratio ed ai principi della legge delega ed ai principi, da essa recepiti, della direttiva 2005/14/CE sulla tutela del danneggiato, prevede prescrizioni formali al fine di rafforzare, e non già di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il raccordo dell'onere di diligenza, a suo carico, con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, è tenuto alla formulazione di proposta adeguata nel quantum, ed escludendosi sia che dette formalità siano volte ad avvantaggiare l'impresa assicuratrice del responsabile nei confronti del danneggiato, per essere volte, al contrario, a realizzare una più tempestiva ed efficace tutela di quest'ultimo, sia che esista un diverso trattamento nei casi di esperibilità dell'azione per risarcimento diretto (a carico del proprio assicuratore o dell'assicuratore del trasportante) atteso che dette azioni, rispetto alla prima, non sono alternative, ma rappresentano un in più a disposizione del danneggiato.
- Sulla legittimità dell'azione per "risarcimento diretto", vedi, citate, sentenza n. 180 del 2009; ordinanze n. 85 del 2010, n. 201 e n. 191 del 2009, n. 440 e n. 205 del 2008.