Procedimento civile - Domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona da sinistro stradale - Proponibilità subordinata al decorso del c.d. spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore e all'osservanza delle modalità e dei contenuti previsti dall'art. 148 del codice delle assicurazioni private - Lamentato svantaggio per il danneggiato, in quanto gravato da un maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla giurisdizione, che nella previgente normativa gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti - Asserito contrasto con i canoni dell'equo processo e della effettività della tutela giurisdizionale di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Carenza di motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 145 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella parte in cui, al comma 1, subordina la proponibilità della domanda giudiziaria di risarcimento del danno alla persona, riportato in conseguenza di sinistro stradale, al decorso dello spatium deliberandi di 90 giorni in capo all'assicuratore, decorrente dal giorno in cui il danneggiato abbia presentato all'impresa di assicurazione un'istanza di risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avendo osservato le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 148 dello stesso Codice delle assicurazioni private, per il maggior onere di allegazione e di prova ai fini dell'accesso alla giurisdizione, che, in base alla disciplina previgente, gli era viceversa consentito sulla base di una previa richiesta risarcitoria anche incompleta o di meri atti equipollenti, in relazione all'art. 47 della Carta di Nizza, difettando ogni motivazione sulla non diretta applicabilità della norma europea.
- Sulla inammissibilità della questione per mancata indicazione dei motivi che osterebbero alla non applicazione del diritto interno in contrasto con il diritto dell'Unione europeo, vedi, cit., ord. n. 298 del 2011.