Lavoro e occupazione - Conversione del contratto a tempo determinato - Risarcimento in favore del lavoratore - Attribuzione di una indennità nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di 6 mensilità in presenza di contratti collettivi - Efficacia della nuova normativa nei giudizi pendenti - Asserita irragionevole riduzione del risarcimento conseguibile dal lavoratore secondo il diritto comune - Questioni già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.
Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente l'attribuzione, in favore del lavoratore, di una indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di 6 mensilità in presenza di contratti collettivi, nell'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato. D'altronde, come già dichiarato precedentemente, l'asserita irragionevolezza del trattamento indennitario forfetizzato introdotto dalla riforma in oggetto per tutti i giudizi, instaurati ed instaurandi, non coglie il proprium della ratio della novella, ossia l'esigenza di superare, mediante «un criterio di liquidazione di più agevole, certa ed omogenea applicazione», le obiettive incertezze registratesi nell'esperienza applicativa dei princìpi di commisurazione del danno alla stregua della legislazione previgente. In ultima analisi, si è ritenuto che la normativa impugnata sia nel complesso adeguata a comporre equilibratamente i contrapposti interessi del lavoratore e del datore di lavoro, assicurando al primo, con la massima garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un'indennità sempre e comunque sganciata dalla necessità dell'offerta della prestazione e da oneri probatori di sorta.
- Vedi le citate sentenze nn. 303/2011 e 419/2000.