Procedimento civile - Interruzione per morte di una parte - Notifica agli eredi della parte defunta dell'atto di riassunzione del giudizio - Avviso di deposito presso la casa comunale, spedito a mezzo raccomandata - Impossibilità di consegna e mancato ritiro presso l'ufficio postale da parte degli eredi - Asserita inadeguatezza della tutela degli eredi e conseguente lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio - Petitum volto ad ottenere un nuovo e diverso bilanciamento tra l'interesse del notificante e l'interesse dei destinatari dell'atto di riassunzione - Richiesta di un intervento manipolativo non a rima obbligata, riservato al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma e 111, secondo comma, della Cost., in quanto, anche a prescindere dalla non precipua articolazione del petitum, esso è volto ad ottenere, in tema di prosecuzione del processo interrotto per morte di una parte, un nuovo e diverso bilanciamento tra l'interesse del notificante ad una più agevole individuazione del luogo e dei destinatari dell'atto di riassunzione, e l'interesse di detti destinatari, ad avere effettiva conoscenza dell'atto stesso, che si postula dal rimettente non adeguatamente tutelato dall'attuale denunciata disciplina, il che si risolve nella richiesta di un intervento manipolativo non a rima obbligata, come tale non consentito a questa Corte, perché riservato al legislatore.