Sentenza 114/2012 (ECLI:IT:COST:2012:114)
Massima numero 36300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/05/2012; Decisione del
07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Titolo
Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario e con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Ricorso del Governo - Eccezione di omessa indicazione dei principi e delle leggi violati - Reiezione.
Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario e con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Ricorso del Governo - Eccezione di omessa indicazione dei principi e delle leggi violati - Reiezione.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3 commi 1 e 3, 5 commi 1 e 4, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia autonoma, secondo la quale, con riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), Cost., il ricorrente non avrebbe indicato specificamente i principi comunitari e le leggi statali in materia di tutela della concorrenza, che sarebbero violati dalla norma, poiché la palese incidenza della disciplina censurata sulla materia della concorrenza e la evidente interferenza del disposto normativo rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale e comunitaria, della temporaneità delle concessioni e dell'apertura alla concorrenza, rende, infatti, superflua ogni ulteriore specificazione delle singole norme di riferimento, trattandosi peraltro di norma che si muove pressoché integralmente nella materia della tutela della concorrenza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3 commi 1 e 3, 5 commi 1 e 4, 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), va disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia autonoma, secondo la quale, con riferimento alla violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), Cost., il ricorrente non avrebbe indicato specificamente i principi comunitari e le leggi statali in materia di tutela della concorrenza, che sarebbero violati dalla norma, poiché la palese incidenza della disciplina censurata sulla materia della concorrenza e la evidente interferenza del disposto normativo rispetto ai principi generali, stabiliti dalla legislazione statale e comunitaria, della temporaneità delle concessioni e dell'apertura alla concorrenza, rende, infatti, superflua ogni ulteriore specificazione delle singole norme di riferimento, trattandosi peraltro di norma che si muove pressoché integralmente nella materia della tutela della concorrenza, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
21/06/2011
n. 4
art. 2
co. 10
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte