Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Asserito contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario e con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Mancata previsione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in contrasto con il codice dell'ambiente - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modifica della disposizione impugnata - Contenuto normativo sostanzialmente immodificato - Trasferimento della questione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), la sostanziale identità precettiva della disposizione, nel testo da ultimo modificato dell'art. 24, comma 2, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012), fa sì che la questione di legittimità costituzionale, in forza del principio di effettività della tutela costituzionale, deve essere trasferita sulla norma nel testo risultante dalla modifica realizzata dall'art. 24, comma 2, della legge provinciale n. 15 del 2011.
- Sul trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale sulle nuove norme nella parte in cui esse modificano quelle originarie, vedi sentenza n. 40 del 2010.