Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - Violazione del principio comunitario di temporaneità delle concessioni - Contrasto con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Mancata previsione della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA), in contrasto con il codice dell'ambiente - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
E' illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui, modificando il comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7 (Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici), prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni alla loro scadenza, ad eccezione di quelle a scopo idroelettrico: la norma si pone in contrasto con i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza, impedendo l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, con barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, e dunque violazione l'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), Cost., e inoltre, in conseguenza della disposta proroga, finisce con l'impedire l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale, inserendo nella relativa disciplina una regola difforme dalle previsioni vigenti, poste nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, con riferimento, in particolare, ai punti nn. 13, 16 e 18 dell'Allegato II e con le lettere b), t), af) e ag) dell'Allegato III, nonché con i punti nn. 1, lettera d), 7, lettere d), m) ed o), e 8, lettere t), dell'Allegato IV del d.lgs n. 152 del 2006.
- Sull'illegittimità degli impedimenti all'accesso di altri operatori nel mercato, vedi sentenze n. 340, n. 233 e n. 180 del 2010.