Sentenza 114/2012 (ECLI:IT:COST:2012:114)
Massima numero 36303
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/05/2012;  Decisione del  07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:  36299  36300  36301  36302  36304  36305  36306  36307


Titolo
Acque - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Pluralità di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in capo ad un unico titolare - Possibilità di chiedere l'accorpamento - Conseguente determinazione dell'unica scadenza relativa alla concessione più lunga - Effetto di proroga automatica per le concessioni più brevi - Contrasto con la normativa nazionale che, in conformità ai principi comunitari di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, stabilisce che l'attribuzione della concessione deve avvenire tramite una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione - Illegittimità costituzionale .

Testo
E' illegittimo l'art. 3, commi 1 e 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede che ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l'accorpamento delle stesse, e, in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni corrisponde alla scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga: la disciplina censurata, indipendentemente dalla finalità espressa, è suscettibile di determinare in modo automatico la proroga di una o più delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico accorpate, con il risultato di porsi in aperta violazione, per le concessioni più brevi, con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, il quale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, di libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, prevede espressamente la necessità di una gara ad evidenza pubblica.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  21/06/2011  n. 4  art. 3  co. 1

legge provincia Bolzano  21/06/2011  n. 4  art. 3  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1999  n. 79  art. 12    co. 1