Sentenza 114/2012 (ECLI:IT:COST:2012:114)
Massima numero 36304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/05/2012;  Decisione del  07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:  36299  36300  36301  36302  36303  36305  36306  36307


Titolo
Acque - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto - Contrasto con il principio generale di inalienabilità dei beni demaniali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in mancanza di titolo competenziale specifico della Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale .

Testo
E' illegittimo l'art. 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, perché pur rientrando tutte le acque, superficiali e sotterranee, nel demanio provinciale per effetto del d.P.R. n. 115 del 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), ed essendo conseguentemente assoggettate all'esercizio da parte della Provincia di tutte le attribuzioni proprie inerenti a tale demanio, la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche, incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale, con conseguente regime di inalienabilità desumibile dagli artt. 822, 823 ed 824 cod. civ., ed espressamente richiamato dall'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché evocato anche all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  21/06/2011  n. 4  art. 5  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n.   art. 822  

codice civile    n.   art. 823  

codice civile    n.   art. 824  

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 143  

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 113    co. 2