Sentenza 114/2012 (ECLI:IT:COST:2012:114)
Massima numero 36304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/05/2012; Decisione del
07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Titolo
Acque - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto - Contrasto con il principio generale di inalienabilità dei beni demaniali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in mancanza di titolo competenziale specifico della Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale .
Acque - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto - Contrasto con il principio generale di inalienabilità dei beni demaniali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in mancanza di titolo competenziale specifico della Provincia autonoma - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' illegittimo l'art. 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, perché pur rientrando tutte le acque, superficiali e sotterranee, nel demanio provinciale per effetto del d.P.R. n. 115 del 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), ed essendo conseguentemente assoggettate all'esercizio da parte della Provincia di tutte le attribuzioni proprie inerenti a tale demanio, la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche, incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale, con conseguente regime di inalienabilità desumibile dagli artt. 822, 823 ed 824 cod. civ., ed espressamente richiamato dall'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché evocato anche all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
E' illegittimo l'art. 5, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui prevede la cessione, da parte degli enti locali, della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, perché pur rientrando tutte le acque, superficiali e sotterranee, nel demanio provinciale per effetto del d.P.R. n. 115 del 1973 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione), ed essendo conseguentemente assoggettate all'esercizio da parte della Provincia di tutte le attribuzioni proprie inerenti a tale demanio, la prevista possibilità di cessione delle infrastrutture idriche, incide sul regime della proprietà di tali beni, che, a prescindere dalla titolarità, rientrano nella disciplina demaniale, con conseguente regime di inalienabilità desumibile dagli artt. 822, 823 ed 824 cod. civ., ed espressamente richiamato dall'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché evocato anche all'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
21/06/2011
n. 4
art. 5
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
codice civile
n.
art. 822
codice civile
n.
art. 823
codice civile
n.
art. 824
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 143
decreto legislativo 18/08/2000
n. 267
art. 113
co. 2