Sentenza 114/2012 (ECLI:IT:COST:2012:114)
Massima numero 36305
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/05/2012;  Decisione del  07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:  36299  36300  36301  36302  36303  36304  36306  36307


Titolo
Energia - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Energia da fonti rinnovabili - Rinvio alla Giunta provinciale della definizione di procedure e direttive tecniche per la realizzazione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore e della determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Sopravvenuta modifica della disposizione impugnata pienamente satisfattiva delle ragioni dedotte dal ricorrente - Mancata applicazione della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere.

Testo
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, relativamente alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 4, e 9, comma 4, alinea 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nella parte in cui rinviano alla Giunta provinciale, rispettivamente, la definizione di procedure e direttive tecniche per la realizzazione di sonde geotermiche in falda per la produzione di calore e la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'àmbito di competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché nelle more del giudizio la norma è stata modificata dalla legge provinciale n. 15 del 2011, la quale, all'art. 25, riformulando il comma 1-bis dell'art. 19 della legge provinciale n. 8 del 2002, ha precisato che le procedure e le direttive tecniche siano stabilite dalla Giunta provinciale nel rispetto delle norme in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche e ha disposto che le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale, siano emanate anche nel rispetto dei principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, di modo che la Giunta provinciale viene richiamata all'osservanza di quanto stabilito dal d.lgs. n. 28 del 2011, in materia di procedure semplificate per la posa in opera di sonde geotermiche (art. 7, comma 5) ed in materia di principi minimi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (art. 11, comma 1 ed Allegato 3), in modo satisfattivo delle pretese del ricorrente, anche perché non consta che la norma regionale abbia potuto trovare applicazione medio tempore nella versione originaria.

Atti oggetto del giudizio

legge provincia Bolzano  21/06/2011  n. 4  art. 5  co. 4

legge provincia Bolzano  21/06/2011  n. 4  art. 9  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art. 7    co. 5  

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art. 11  

decreto legislativo  03/03/2011  n. 28  art. 11  All. 3