Sentenza 114/2012 (ECLI:IT:COST:2012:114)
Massima numero 36307
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/05/2012; Decisione del
07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - Possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile - Mancata previsione del rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile, costituenti principio inderogabile - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
Edilizia e urbanistica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - Possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile - Mancata previsione del rispetto delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile, costituenti principio inderogabile - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale .
Testo
E' illegittimo l'art. l'art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nel testo modificato dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012), nella parte in cui prevede, ai fini dell'isolamento termico degli edifici e dell'utilizzo dell'energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, poiché non attenendo all'assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), con violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che prevede la competenza statale in materia di ordinamento civile.
E' illegittimo l'art. l'art. 9, comma 4, alinea 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4 (Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica), nel testo modificato dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 - Legge finanziaria 2012), nella parte in cui prevede, ai fini dell'isolamento termico degli edifici e dell'utilizzo dell'energia solare, la possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, poiché non attenendo all'assetto urbanistico complessivo delle zone di cui si verte, è suscettibile di consentire l'introduzione di deroghe particolari in grado di discostarsi dalle distanze di cui all'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» (introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), con violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che prevede la competenza statale in materia di ordinamento civile.
Atti oggetto del giudizio
legge provincia Bolzano
21/06/2011
n. 4
art. 9
co. 4
legge provincia Bolzano
21/06/2011
n. 4
art. 9
co. 4
legge provincia Bolzano
21/12/2011
n. 15
art. 26
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto ministeriale 02/04/1968
n. 1444
art. 9
legge 06/08/1967
n. 765
art. 17