Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Ricorso del Governo - Parametri statutari inconferenti ed apoditticamente evocati - Inammissibilità della questione.
Deve essere dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità relativa agli articoli della legge 14 luglio 2011, n. 10 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti gli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, sollevata in riferimento agli artt. 4, 5, 6 e 7 della legge costituzionale n. 1 del 1963 (statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia). Infatti, è assente nel ricorso un idoneo percorso argomentativo in grado di collegare il richiamo ai parametri statutari alla pretesa illegittimità delle norme impugnate. In altri termini, il riferimento agli articoli dello statuto risulta essere inconferente e apodittico, perché questi riguardano competenze legislative della Regione autonoma in materie distinte da quella cui inerisce il ricorso, la quale, invece, attiene alla garanzia dei livelli essenziali di alcune prestazioni sanitarie, che devono essere assicurate dalle Regioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, rispettando gli standard minimi determinati dalla legislazione statale (art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.).