Sanità pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Predisposizione di campagne di informazione rivolte ai cittadini su base regionale, istituzione di strutture addette al coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore, disciplina dei programmi di sviluppo in ambito regionale - Ricorso del Governo - Asserito contrasto con la normativa statale di riferimento, espressione di un principio di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Deve essere dichiarata infondata la questione di costituzionalità relativa agli articoli della legge 14 luglio 2011, n. 10 Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti gli interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. Infatti, l'art. 5, comma 5, della legge statale n. 38 del 2010, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non pone un principio generale di coordinamento della finanza pubblica ai sensi sell'art. 117, terzo comma Cost., vincolante nel prescrivere l'invarianza della spesa pubblica per assicurare su tutto il territorio nazionale le prestazioni sanitarie minime di cui alla stessa legge statale, ma fissa solanto un limite in relazione agli adempimenti attuativi, di carattere organizzativo, dei principi espressi dalla legge n. 38 del 2010 consistenti nella predisposizione di campagne di informazione rivolte ai cittadini su base regionale, nella istituzione di strutture addette al coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore e nella disciplina dei programmi di sviluppo delle cure palliative, anch'essi in ambito regionale.
- Sulla mancanza di legittimità in determinate ipotesi del concorso dello Stato al finanziamento del servizio sanitario delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, vedi la citata sentenza n. 341/2009.