Sentenza 115/2012 (ECLI:IT:COST:2012:115)
Massima numero 36310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del  07/05/2012;  Decisione del  07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:  36308  36309


Titolo
Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Friuli Venezia Giulia - Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore - Disposizioni finanziarie - Omessa quantificazione e copertura degli oneri finanziari, secondo le regole contabili - Violazione del principio finanziario secondo cui la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa - Violazione dell'obbligo, ancor più indefettibile in presenza di oneri pluriennali, di analitiche quantificazioni delle diverse spese su partite di bilancio promiscue - Illegittimità costituzionale - Obbligo di contenimento degli oneri introdotti dalle norme impugnate, fino a nuova legittima copertura dell'eventuale eccedenza, entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio 2011 - Assorbimento delle ulteriori censure.

Testo

Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 2011, n. 10 (Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) per contrasto con l'art. 81, quarto comma, Cost. e gli oneri conseguenti ai servizi introdotti dagli artt. 4, 5 e 10 della stessa legge devono essere contenuti - fino a nuova legittima copertura dell'eventuale eccedenza - entro i limiti di stanziamento delle pertinenti poste del bilancio dell'esercizio 2011. Infatti, non costituisce sufficiente ottemperanza al principio di copertura dell'art. 81, quarto comma, Cost., la formale indicazione di poste di bilancio dell'esercizio in corso ove convivono, in modo promiscuo ed indistinto sotto il profilo della pertinente quantificazione, i finanziamenti di precedenti leggi regionali, in quanto l'equilibrio tendenziale dei bilanci pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove disposizioni. Parimenti, in presenza di oneri pluriennali la nuova imputazione sul bilancio non può comportare l'implicita ed automatica riduzione degli oneri delle leggi antecedenti ad esse correlate, perché è un principio finanziario immanente all'ordinamento che la riduzione di precedenti autorizzazioni deve essere sempre espressa e analiticamente quantificata, in quanto idonea a compensare esattamente gli oneri indotti dalla nuova previsione legislativa.

- Sul principio della copertura costituzionale di copertura delle spese, vedi le citate sentenze nn. 141/2010 e 30/1959. Sul tendenziale equilibrio dei bilanci pubblici, la citata sentenza n. 70/2012. Sull'obbligo rafforzato di copertura per gli oneri pluriennali, ex plurimis, le citate sentenze nn. 272/2011, 100/2010 e 213/2008.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  14/07/2011  n. 10  art. 15  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte