Sentenza 116/2012 (ECLI:IT:COST:2012:116)
Massima numero 36311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
07/05/2012; Decisione del
07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Titolo
Caccia - Norme della Regione Marche - Autorizzazione all'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia - Contrasto con la normativa statale che, nel fissare uno standard minimo di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale, stabilisce che l'esercizio della caccia può essere praticato in una sola delle forme ivi previste (c.d. principio della caccia di specializzazione) - Introduzione di una deroga che implica una soglia inferiore di tutela - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Caccia - Norme della Regione Marche - Autorizzazione all'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia - Contrasto con la normativa statale che, nel fissare uno standard minimo di tutela da applicare sull'intero territorio nazionale, stabilisce che l'esercizio della caccia può essere praticato in una sola delle forme ivi previste (c.d. principio della caccia di specializzazione) - Introduzione di una deroga che implica una soglia inferiore di tutela - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' illegittimo l'art. 22, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che aggiungendo all'art. 27 della legge reg. n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter, consente ai titolari di licenza di caccia ultrassantacinquenni, i quali abbiano scelto di esercitare la caccia nelle «altre forme consentite dalla legge», di cui al comma 3, lettera c), dello stesso art. 27, di praticarla anche in quella prevista dalla lettera b), ossia da appostamento fisso (comma 5-bis), ed ai cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso di praticare anche «la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto» (comma 5-ter), in tal modo prevedendo l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia - sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso - in deroga - con una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela - all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), che, ricompresa nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ha introdotto il principio della caccia di specializzazione, in base al quale ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate.
E' illegittimo l'art. 22, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che aggiungendo all'art. 27 della legge reg. n. 7 del 1995 i commi 5-bis e 5-ter, consente ai titolari di licenza di caccia ultrassantacinquenni, i quali abbiano scelto di esercitare la caccia nelle «altre forme consentite dalla legge», di cui al comma 3, lettera c), dello stesso art. 27, di praticarla anche in quella prevista dalla lettera b), ossia da appostamento fisso (comma 5-bis), ed ai cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso di praticare anche «la caccia da appostamento temporaneo costituito da riparo artificiale mobile, inteso come telaio e copertura in tessuto» (comma 5-ter), in tal modo prevedendo l'esercizio cumulativo di diverse forme di caccia - sebbene solo ai sessantacinquenni ed a coloro che abbiano scelto la forma di caccia da appostamento fisso - in deroga - con una regolamentazione della materia che implica una soglia inferiore di tutela - all'art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), che, ricompresa nell'ambito materiale della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ha introdotto il principio della caccia di specializzazione, in base al quale ciascun cacciatore può praticare la caccia in una sola delle tre forme ivi indicate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
18/07/2011
n. 15
art. 22
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/02/1992
n. 157
art. 12
co. 5