Sentenza 116/2012 (ECLI:IT:COST:2012:116)
Massima numero 36312
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
07/05/2012; Decisione del
07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Titolo
Caccia - Norme della Regione Marche - Approvazione del calendario venatorio regionale - Proposta della Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, al Consiglio regionale, entro il 31 maggio - Ricorso del Governo - Asserita previsione dell'approvazione del calendario venatorio regionale con legge - Interpretazione erronea - Non fondatezza della questione.
Caccia - Norme della Regione Marche - Approvazione del calendario venatorio regionale - Proposta della Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, al Consiglio regionale, entro il 31 maggio - Ricorso del Governo - Asserita previsione dell'approvazione del calendario venatorio regionale con legge - Interpretazione erronea - Non fondatezza della questione.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che sostituendo l'art. 30 della legge reg. n. 7 del 1995, stabilisce che «la Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale» (comma 1 del novellato art. 30): la norma va interpretata nel senso che l'approvazione ha luogo nell'esercizio della potestà regolamentare, che lo Statuto delle Regione Marche demanda al Consiglio, fuori dei casi in cui le leggi regionali prevedano la competenza della Giunta, e dunque non contrasta con la disciplina statale (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992), la quale prescrive la forma del provvedimento amministrativo per l'adozione del calendario venatorio regionale.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che sostituendo l'art. 30 della legge reg. n. 7 del 1995, stabilisce che «la Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale» (comma 1 del novellato art. 30): la norma va interpretata nel senso che l'approvazione ha luogo nell'esercizio della potestà regolamentare, che lo Statuto delle Regione Marche demanda al Consiglio, fuori dei casi in cui le leggi regionali prevedano la competenza della Giunta, e dunque non contrasta con la disciplina statale (art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992), la quale prescrive la forma del provvedimento amministrativo per l'adozione del calendario venatorio regionale.
- Sulla necessaria approvazione del calendario venatorio regionale con provvedimento amministrativo, vedi sentenze n. 105 e n. 20 del 2012.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
18/07/2011
n. 15
art. 26
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte