Sentenza 116/2012 (ECLI:IT:COST:2012:116)
Massima numero 36313
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/05/2012;  Decisione del  07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:  36311  36312


Titolo
Caccia - Norme della Regione Marche - Approvazione del calendario venatorio regionale - Validità minima annuale e massima triennale - Contrasto con la normativa statale che impone la cadenza annuale del calendario venatorio - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Necessità di adeguamento alla previsione statale - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

E' illegittimo in parte qua l'art. 26, comma 1, della legge della Regione Marche 18 luglio 2011, n. 15, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)», che sostituendo l'art. 30 della legge reg. n. 7 del 1995, stabilisce che «la Giunta regionale, sentiti l'OFR e l'ISPRA, propone al Consiglio regionale, entro il 31 maggio, l'approvazione del calendario venatorio regionale che ha validità minima annuale e massima triennale» (comma 1 del novellato art. 30), così ponendosi in contrasto con l'art. 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992 che esige, in materia attinente alla tutela ambientale di esclusiva competenza statale, che il calendario venatorio sia pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno, vale a dire con cadenza annuale (sentenza n. 20 del 2012).

- Sulla durata annuale del calendario venatorio regionale, vedi sentenza n. 20 del 2012.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  18/07/2011  n. 15  art. 26  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/02/1992  n. 157  art. 18    co. 4