Sentenza 117/2012 (ECLI:IT:COST:2012:117)
Massima numero 36316
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/05/2012;  Decisione del  07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:  36314  36315


Titolo
Procedimento civile - Giudizi di equa riparazione concernenti l'irragionevole durata dei processi amministrativi - Competenza territoriale funzionale della Corte d'appello determinata ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale - Asserita violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Asserita violazione del principio di ragionevolezza e del principio di eguaglianza - Asserita violazione del principio della ragionevole durata del processo - Asserita violazione del diritto di azione - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, l. n. 89 del 2001 in quanto le deduzioni del rimettente, secondo le quali la norma provocherebbe «un abnorme allungamento dei tempi di definizione del processo», sono manifestamente incongrue ed inconferenti rispetto alla censura diretta a denunciare la violazione dell'art. 25, primo comma, e 111 Cost. perché si risolvono nella denuncia di asseriti ed eventuali inconvenienti di mero fatto, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non rilevano ai fini del controllo di costituzionalità. Anche le censure riferite all'art. 3 Cost. non sono fondate in quanto il giudice che ha celebrato il processo presupposto non è parte del giudizio civile di equa riparazione e, quindi, è chiara la diversità e non comparabilità di detta situazione con quella costituita sia dal giudizio penale, sia dal giudizio civile avente diverso oggetto, del quale sia, invece, parte il giudice amministrativo. Infine, anche la censura proposta in relazione all'art. 24 Cost. non è fondata perché siffatto parametro è vulnerato solo quando le norme processuali pongano condizioni di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione ovvero prevedano deroghe non ragionevoli della regolamentazione della competenza per territorio: nella specie, la disciplina in esame non integra un impedimento di tale natura, e ciò alla luce sia della non irragionevolezza delle motivazioni costituenti la ratio della regola divenuta diritto vivente e delle esigenze che essa mira a garantire sia dei caratteri di semplicità e rapidità che improntano il giudizio di equa riparazione.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/03/2001  n. 89  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25  co. 1

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte