Sentenza 118/2012 (ECLI:IT:COST:2012:118)
Massima numero 36317
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente QUARANTA - Redattore CAROSI
Udienza Pubblica del
07/05/2012; Decisione del
07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto : "Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la Regione Sardegna" - Richiesta alla Regione di riformulazione della proposta regionale in termini di maggiore conformità al quadro legislativo vigente in tema di patto di stabilità interno, in relazione al profilo specifico della necessità di garantire l'equilibrio tra fabbisogno ed indebitamento netto - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, di autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale, di potestà concorrente regionale in tema di coordinamento della finanza pubblica e di copertura delle spese - Difetto del presupposto essenziale della configurabilità astratta del conflitto - Inammissibilità del conflitto.
Bilancio e contabilità pubblica - Nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto : "Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la Regione Sardegna" - Richiesta alla Regione di riformulazione della proposta regionale in termini di maggiore conformità al quadro legislativo vigente in tema di patto di stabilità interno, in relazione al profilo specifico della necessità di garantire l'equilibrio tra fabbisogno ed indebitamento netto - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Sardegna - Denunciata violazione dei principi di leale collaborazione, di autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale, di potestà concorrente regionale in tema di coordinamento della finanza pubblica e di copertura delle spese - Difetto del presupposto essenziale della configurabilità astratta del conflitto - Inammissibilità del conflitto.
Testo
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, in riferimento alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 7 giugno 2011, n. 50971, avente ad oggetto: «Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la Regione Sardegna», per ritenuta violazione degli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 114, secondo comma, 117, 118, primo e secondo comma, 119 della Costituzione, nonché gli artt. 3, 7, 8, 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sotto il profilo dei principi di leale collaborazione, di autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale, di potestà concorrente regionale in tema di coordinamento della finanza pubblica e di copertura delle spese. Difetta, nella specie, il presupposto essenziale inerente alla configurabilità astratta del conflitto, in quanto la nota della Ragioneria generale - che consiste in una richiesta di riformulazione della proposta regionale in termini di maggiore conformità al quadro legislativo vigente in tema di patto di stabilità interno, in relazione al profilo specifico della necessità di garantire l'equilibrio tra fabbisogno ed indebitamento netto - non esprime la volontà dello Stato di affermare una propria competenza in ambito teoricamente riservato alla Regione; sicché il mancato perfezionamento dell'accordo, a seguito di un primo scambio di proposte tra le parti, appare del tutto compatibile con il criterio del previo confronto e della progressiva negoziazione e specificazione delle singole clausole dell'accordo stesso tra Regione e Stato, dal momento che la nota della RGS dimostra che lo Stato non ha inteso sottrarsi all'accordo attraverso una controproposta chiusa al successivo confronto con la Regione, che possa intendersi come "imposizione" o presa di posizione in senso preclusivo al raggiungimento di un atto consensuale, così mantenendosi nell'ambito delle proprie prerogative costituzionali senza eccedere dai propri poteri in materia di coordinamento della finanza pubblica.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti dello Stato, in riferimento alla nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 7 giugno 2011, n. 50971, avente ad oggetto: «Patto di stabilità interno per l'anno 2011. Proposta di accordo per la Regione Sardegna», per ritenuta violazione degli articoli 3, 5, 81, quarto comma, 114, secondo comma, 117, 118, primo e secondo comma, 119 della Costituzione, nonché gli artt. 3, 7, 8, 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sotto il profilo dei principi di leale collaborazione, di autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale, di potestà concorrente regionale in tema di coordinamento della finanza pubblica e di copertura delle spese. Difetta, nella specie, il presupposto essenziale inerente alla configurabilità astratta del conflitto, in quanto la nota della Ragioneria generale - che consiste in una richiesta di riformulazione della proposta regionale in termini di maggiore conformità al quadro legislativo vigente in tema di patto di stabilità interno, in relazione al profilo specifico della necessità di garantire l'equilibrio tra fabbisogno ed indebitamento netto - non esprime la volontà dello Stato di affermare una propria competenza in ambito teoricamente riservato alla Regione; sicché il mancato perfezionamento dell'accordo, a seguito di un primo scambio di proposte tra le parti, appare del tutto compatibile con il criterio del previo confronto e della progressiva negoziazione e specificazione delle singole clausole dell'accordo stesso tra Regione e Stato, dal momento che la nota della RGS dimostra che lo Stato non ha inteso sottrarsi all'accordo attraverso una controproposta chiusa al successivo confronto con la Regione, che possa intendersi come "imposizione" o presa di posizione in senso preclusivo al raggiungimento di un atto consensuale, così mantenendosi nell'ambito delle proprie prerogative costituzionali senza eccedere dai propri poteri in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Atti oggetto del giudizio
nota del ministero dell'economia e finanze
07/06/2011
n. 50971
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 114
co. 2
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
co. 1
Costituzione
art. 118
co. 2
Costituzione
art. 119
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 7
statuto regione Sardegna
art. 8
statuto regione Sardegna
art. 54
Altri parametri e norme interposte