Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Legittimati all'intervento nel giudizio incidentale - Requisiti - Soggetti diversi dagli intervenienti istituzionali e dalle parti del giudizio a quo - Soggetti, estranei al giudizio principale, che si siano visti respingere la richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio assistito per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti vitali o soggetti che deducano la sussistenza di un interesse qualificato a che l'ordinamento continui a conservare il medesimo requisito (nel caso di specie: ammissibilità degli interventi di R. F.; di R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; di C. G. e M. G. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. pen.). (Classif. 111002).
La partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale [secondo la normativa precedente alla novella delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 12 marzo 2026] è circoscritta alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. In questo ambito, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Precedenti: O. 81/2026 - mass. 47423; ordinanze allegate alle S. 174/2025; S. 139/2025; S. 66/2025; S. 140/2024; S. 39/2024; S. 22/2024).
È ammissibile, in un giudizio di legittimità costituzionale sull’art. 580 cod. pen., l’intervento ad adiuvandum di persone, che pur se estranee al giudizio principale, abbiano presentato richiesta di verifica delle condizioni di accesso al suicidio medicalmente assistito, respinta dalle competenti aziende sanitarie locali per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. L’evoluzione delle rispettive patologie rischierebbe infatti di non consentire loro di far valere in tempo utile le proprie ragioni in relazione a questioni che, coinvolgendo la vita stessa degli intervenienti, richiedano alla Corte costituzionale di assicurare tutela al diritto di difesa nella sua essenziale dimensione di effettività. (Precedente: ordinanza allegata alla S. 135/2024).
È ammissibile, in un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., l’intervento ad opponendum di persone affette da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, ma non soggette a trattamenti di sostegno vitale, che deducano la sussistenza di un interesse qualificato a che l’ordinamento continui a conservare il suddetto requisito, a presidio del loro diritto alla vita. In ragione della patologia da cui ognuno degli intervenienti è affetto, le relative questioni di legittimità costituzionale coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa e nella prospettiva di assicurare tutela al diritto di difesa, la peculiare posizione degli intervenienti trova nel giudizio incidentale l’unica sede per essere fatta valere. (Precedente: ordinanza allegata alla S. 66/2025).
(Nel caso di specie, sono dichiarati ammissibili gli interventi spiegati da R. F.; da R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; da C. G. e M. G. nel giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Gip del Tribunale di Bologna, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU – dell’art. 580 cod. pen. L’interveniente R. F. si trova in una situazione analoga a quella delle intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 135 del 2024, poiché dopo il rigetto della propria richiesta di ammissione alla procedura di suicidio medicalmente assistito per ritenuta insussistenza del requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, l’evoluzione della propria patologia potrebbe, di fatto, impedirgli di far valere in tempo utile le proprie ragioni. Gli intervenienti ad opponendum e gli intervenienti ad adiuvandum C. G. e M. G., invece, si trovano nella medesima situazione degli intervenienti nel giudizio di legittimità costituzionale deciso con la sentenza n. 66 del 2025, in quanto le presenti questioni di legittimità costituzionale investono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa; la natura degenerativa della patologia irreversibile da cui essi sono affetti rende quindi essenziale garantirne il diritto di difesa nel processo costituzionale, quale unica sede per esprimere la propria posizione intorno a questioni di legittimità costituzionale che coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa).