Tributi - Riscossione - Affidamento a terzi delle attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali - Costituzione di società di scopo (c.d. finanza di progetto) - Novella di interpretazione autentica, introdotta mediante decretazione d'urgenza, secondo cui tali società possono operare anche se non iscritte nell'apposito albo, laddove vi sia iscritta la società aggiudicataria, socia della società di scopo - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi in materia di decretazione d'urgenza, del principio di tutela della concorrenza, della libertà di iniziativa economica privata e della riserva di giurisdizione, tutelata anche sul piano convenzionale - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255037).
Sono dichiarate inammissibili, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sez. prima, in composizione monocratica, in riferimento complessivamente agli artt. 3, 25, 41, 76, 97, 117, secondo comma, lett. e), e 111 Cost., in relazione agli artt. 102 TFUE e 6 CEDU, dell’art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202 del 2024, come conv., il quale, mediante interpretazione autentica degli artt. 52, comma 5, lett. b), n. 1), e 53, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, consente alle società di progetto e alle società di scopo (artt. 184 del d.lgs. n. 50 del 2016 e 194 del d.lgs. n. 36 del 2023), costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, di non essere iscritte nell’albo di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, laddove risulti già iscritta la società aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo. Pur avendo ritenuto decisiva la questione concernente la validità o meno dell’atto di accertamento sotteso al sollecito di pagamento impugnato, in presenza del motivo di ricorso sulla mancata emissione e notifica di tale atto presupposto, il giudice a quo non ha accertato che quest’ultimo non fosse stato notificato al contribuente, circostanza dirimente ai fini della rilevanza delle questioni sollevate, atteso che nel giudizio tributario solo la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo. Inoltre, l’ordinanza finisce per affermare che la notifica al contribuente vi sia stata, di tal che, oltre ad apparire carente la stessa ammissibilità del gravame del contribuente diretto a colpirne i vizi, è ancor più accentuata la sopra indicata inadeguatezza della motivazione sulla rilevanza di tutte le questioni di legittimità costituzionale dalla stessa sollevate.