Previdenza pubblica - Soggetti nominati direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario di azienda sanitaria - Indennità premio di servizio - Modalità di calcolo - Asserita irragionevole differenza di trattamento previdenziale a favore di una categoria di soggetti, rispetto alla generalità degli altri dipendenti pubblici - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Deve essere dichiarata l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina del trattamento assistenziale e previdenziale dei dipendenti pubblici e privati nominati direttore generale di unità sanitarie locali e aziende ospedaliere. Infatti, la norma censurata non istituisce una irragionevole differenza di trattamento previdenziale - con riferimento all'indennità premio di servizio - a favore di una categoria di soggetti, bensì prevede una base di calcolo unitaria per tutti coloro che si trovino ad esercitare determinate funzioni alla fine della loro carriera. Il punto di riferimento non sono quindi le qualità soggettive dei dipendenti presi in considerazione, ma le funzioni di direttore generale, amministrativo o sanitario di USL.
- In materia, vedi sentenza n. 351 del 2010. Sulla tendenziale corrispondenza proporzionale fra entità della retribuzione ed entità della contribuzione ex plurimis, Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28510 del 2011, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 16634 del 2004, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 11925 del 2008, Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 3673 del 1997.
- Sul bilanciamento dei valori costituzionali, vedi sentenza n. 316 del 2010 e sentenza n. 240 del 1994.
- Sul contemperamento dei diritti di cui all'art. 38 Cost. e le esigenze di contenimento della spesa pubblica, ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010, n. 361 del 1996, n. 240 del 1994, n. 119 del 1991, n. 822 del 1988