Sentenza 120/2012 (ECLI:IT:COST:2012:120)
Massima numero 36320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  07/05/2012;  Decisione del  07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Periodi di assenza per malattia - Trattamento economico nei primi dieci giorni di assenza - Corresponsione del solo trattamento fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio - Asserita lesione del diritto alla salute, disparità di trattamento in danno dei lavoratori pubblici, lesione del diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, lesione del diritto alla assistenza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 - il quale prevede inderogabilmente la detrazione delle competenze accessorie dal trattamento dovuto al lavoratore in malattia per i primi dieci giorni, in un quadro di misure dirette alla riduzione dei giorni di assenza per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di «riportare il tasso di assenteismo del settore pubblico nei limiti di quello privato» (relazione al disegno di legge n. 1386 presentato alla Camera dei deputati il 25 giugno 2008) e con l'effetto dichiarato di utilizzare i risparmi in tal modo realizzati per il miglioramento dei saldi di bilancio delle pubbliche amministrazioni, senza alcuna confluenza nei fondi per la contrattazione integrativa -, sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, 36 e 38 della Costituzione. Dev'essere, anzitutto, esclusa la denunciata violazione dell'art. 3 Cost., poiché, per un verso, l'art. 2110 del codice civile dispone che, in caso di malattia, spettano al lavoratore la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità (ciò significa che già la norma generale di disciplina dell'istituto è programmaticamente aperta ad una pluralità di soluzioni regolative di dettaglio), per altro verso, sotto il profilo in esame, l'impianto normativo del lavoro pubblico non è confrontabile con quello del lavoro privato, per il fatto che nell'àmbito di quest'ultimo convivono regimi notevolmente diversificati, specie in relazione al regime della malattia. Né è ravvisabile la violazione dell'art. 36 Cost., in quanto la conservazione del trattamento fondamentale garantisce, per definizione, l'adeguatezza della retribuzione e la sua funzione alimentare durante il periodo di malattia, tanto più che la durata della riduzione è contenuta dalla disposizione censurata nei limiti della decade. Neppure sussiste contrasto con l'art. 38 Cost. in quanto nessuna disposizione, né generale, né settoriale, impone che la prestazione economica in costanza di malattia coincida o tenda a coincidere con la retribuzione del lavoratore in servizio o con una sua determinata porzione, donde il ragguaglio di essa al mero trattamento fondamentale per i soli primi dieci giorni di assenza non è così drastico da privare il lavoratore infermo di mezzi idonei di sussistenza. Non v'è infine lesione dell'art. 32 Cost., poiché non è sostenibile che la riduzione di retribuzione sancita dalla norma in questione, con la salvezza del trattamento fondamentale e la brevità della durata, costringa il lavoratore ammalato a rimanere in servizio pur di non subirla, anche a costo di compromettere ulteriormente la salute; sicché la decurtazione retributiva de qua, non comportando aggravi particolari, è del tutto inidonea ad esercitare qualunque coazione al riguardo.

- Circa l'equiparabilità tra gli àmbiti del lavoro pubblico e del lavoro privato, nel senso della non perfetta coincidenza dei relativi regimi, v. citate sentenze n. 146 del 2008, n. 367 del 2006, nn. 199 e 82 del 2003, n. 309 del 1997, nonché nn. 313 e 388 del 1996.

- Sull'adeguatezza della retribuzione (art. 36 Cost.), v. citate sentenze nn. 366 e 287 del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994.

- Sul contemperamento del diritto alla salute con altre esigenze costituzionalmente tutelate, v. citate sentenze n. 212 del 1998 e n. 212 del 1983; ordinanza n. 140 del 1995.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/06/2008  n. 112  art. 71  co. 

legge  06/08/2008  n. 133  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte