Regioni (in genere) - Esecuzione delle decisioni della Corte costituzionale - Obbligo per le Regioni di comunicare alla Presidenza del Consiglio, entro tre mesi dalla pubblicazione delle decisioni, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione - Ricorso della Regione Toscana - Asserita lesione della autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 14, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011 - il quale dispone che «Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni tenute a conformarsi a decisioni della Corte costituzionale, anche con riferimento all'attività di enti strumentali o dipendenti, comunicano, entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali, tutte le attività intraprese, gli atti giuridici posti in essere e le spese affrontate o preventivate ai fini dell'esecuzione» -, sollevata per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione. La norma impugnata si pone come principio fondamentale nella materia del «coordinamento della finanza pubblica», attribuita alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni dall'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la comunicazione, entro un termine stabilito, dei dati relativi alle attività intraprese ed agli atti giuridici posti in essere dalle Regioni per l'esecuzione delle sentenze della Corte è una delle condizioni indispensabili perché lo Stato possa avere un quadro completo ed aggiornato della situazione finanziaria complessiva.
- In senso analogo, v. le citate sentenze nn. 376/2003, 229/2011, 112/2011, 57/2010, 190/2008 e 159/2008.