Ordinanza 122/2012 (ECLI:IT:COST:2012:122)
Massima numero 36323
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  07/05/2012;  Decisione del  07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Calabria - Disposizioni volte a contrastare le infiltrazioni mafiose nel settore dell'imprenditoria - Contratti pubblici - Inserimento della clausola risolutiva espressa per inadempimento del contraente privato, laddove sia accertata la mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati di 'ndrangheta, di criminalità, di estorsione, di usura, ovvero contro la Pubblica Amministrazione o contro la libertà degli incanti, dei quali il contraente sia venuto a conoscenza con riferimento alla conclusione od all'esecuzione del contratto con l'ente pubblico - Previsione che il mancato inserimento della clausola o la sua mancata attivazione determinano la nullità del contratto e costituiscono causa di responsabilità amministrativa e disciplinare - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione della disposizione impugnata - Rinuncia al ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente - Estinzione del processo.

Testo
In mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta di per sé − ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale − l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  07/03/2011  n. 3  art. 2  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 25