Ordinanza 123/2012 (ECLI:IT:COST:2012:123)
Massima numero 36324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  07/05/2012;  Decisione del  07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Edilizia e urbanistica - Espropriazione per pubblica utilità - Norme della Regione Umbria - Vincoli derivanti da piani urbanistici - Previsione che il vincolo preordinato all'esproprio abbia la durata di cinque anni anziché sette come previsto dalla normativa statale di riferimento - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Ricorso del Governo - Motivazione delle censure meramente assertiva e omessa considerazione del complessivo quadro normativo di riferimento - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge della Regione Umbria 22 luglio 2011, n. 7 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione all'articolo 165, comma 7-bis, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), aggiunto dall'articolo 4, comma 2, lettera r), numero 4, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, poiché il ricorso risulta generico nella motivazione, limitandosi a denunciare in modo assertivo la lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in assenza di alcuna specificazione delle censure e, segnatamente, tralasciando ogni considerazione sul complessivo quadro normativo di riferimento in cui si inscrive la disposizione censurata.

- Sulla necessità di adeguata motivazione alle impugnazioni in via principale, vedi sentenze n. 139 del 2006, n. 450 del 2005, n. 261 del 1995 e n. 85 del 1990.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  22/07/2011  n. 7  art. 6  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 165    co. 7  bis

decreto legge  13/05/2011  n. 70  art. 4    co. 2  lett. r), n. 4

legge  12/07/2011  n. 106  art.