Ordinanza 125/2012 (ECLI:IT:COST:2012:125)
Massima numero 36326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/05/2012; Decisione del
07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Titolo
Straniero - Lavoratori extracomunitari condannati per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. - Automatica esclusione dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare - Impossibilità per l'amministrazione di valutare in concreto la pericolosità sociale del beneficiario dell'emersione - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, in ragione della mancata specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti dalla Corte - Reiezione.
Straniero - Lavoratori extracomunitari condannati per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. - Automatica esclusione dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare - Impossibilità per l'amministrazione di valutare in concreto la pericolosità sociale del beneficiario dell'emersione - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, in ragione della mancata specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti dalla Corte - Reiezione.
Testo
Non può essere accolta l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78). Invero, il rilievo della parte interveniente che sarebbero state dichiarate inammissibili questioni analoghe a quella in esame, non è fondato, poiché la mancata, specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti dalla Corte potrebbe comportare la manifesta infondatezza, non la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Non può essere accolta l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78). Invero, il rilievo della parte interveniente che sarebbero state dichiarate inammissibili questioni analoghe a quella in esame, non è fondato, poiché la mancata, specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti dalla Corte potrebbe comportare la manifesta infondatezza, non la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 1
co. 13
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte