Ordinanza 125/2012 (ECLI:IT:COST:2012:125)
Massima numero 36326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  07/05/2012;  Decisione del  07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:  36327  36328


Titolo
Straniero - Lavoratori extracomunitari condannati per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. - Automatica esclusione dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare - Impossibilità per l'amministrazione di valutare in concreto la pericolosità sociale del beneficiario dell'emersione - Eccepita inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, in ragione della mancata specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti dalla Corte - Reiezione.

Testo
Non può essere accolta l'eccezione, formulata dalla difesa dello Stato, di inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78). Invero, il rilievo della parte interveniente che sarebbero state dichiarate inammissibili questioni analoghe a quella in esame, non è fondato, poiché la mancata, specifica valutazione di precedenti e di argomenti già svolti dalla Corte potrebbe comportare la manifesta infondatezza, non la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  01/07/2009  n. 78  art. 1  co. 13

legge  03/08/2009  n. 102  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte