Ordinanza 125/2012 (ECLI:IT:COST:2012:125)
Massima numero 36328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
07/05/2012; Decisione del
07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Titolo
Straniero - Lavoratori extracomunitari condannati per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. - Esclusione dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare - Impossibilità per l'amministrazione di valutare in concreto la pericolosità sociale del beneficiario dell'emersione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per l'automatica parificazione di soggetti autori di azioni di rilevanza penale diverse per gravità e intensità del dolo - Difetto di motivazione sulla rilevanza in relazione alla fattispecie in concreto dedotta - Oscurità e indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero - Lavoratori extracomunitari condannati per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p. - Esclusione dalla procedura di emersione dal lavoro irregolare - Impossibilità per l'amministrazione di valutare in concreto la pericolosità sociale del beneficiario dell'emersione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità per l'automatica parificazione di soggetti autori di azioni di rilevanza penale diverse per gravità e intensità del dolo - Difetto di motivazione sulla rilevanza in relazione alla fattispecie in concreto dedotta - Oscurità e indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), nella parte in cui − prevedendo che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dal citato art. 1-ter «i lavoratori extracomunitari», «c) che risultino condannati (...) per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale − non consente «all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dai medesimi e «l'attuale pericolosità». A prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine all'ambiguità del petitum − connotato da profili di scarsa chiarezza ed indeterminatezza in ordine al contenuto dell'addizione richiesta − la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla luce della descrizione della fattispecie contenuta nell'ordinanza di rimessione, non risulta adeguatamente motivata, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa. Invero, il reato per il quale il ricorrente nel giudizio principale, giusta l'espressa indicazione contenuta nell'ordinanza di rimessione, ha riportato condanna non è riconducibile né tra quelli contemplati dall'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., né tra quelli oggetto del comma 2 di detta disposizione (e neppure, a fortiori, tra i delitti di cui all'art. 380 cod. proc. pen.), che, ai sensi del censurato art. 1-ter, comma 13, lettera c), impediscono l'ammissione del lavoratore extracomunitario alla procedura di emersione disciplinata da tale ultima norma, non avendo il rimettente neanche dedotto che la condanna de qua è stata irrogata per l'ipotesi del reato più gravemente punita ovvero che sono state ritenute sussistenti circostanze aggravanti in tesi rilevanti ai fini dell'art. 381 cod. proc. pen.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'articolo 1-ter, comma 13, della legge 3 agosto 2009, n. 102 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali) (recte: articolo 1-ter, comma 13, lettera c, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78), nella parte in cui − prevedendo che «non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista» dal citato art. 1-ter «i lavoratori extracomunitari», «c) che risultino condannati (...) per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381» del codice di procedura penale − non consente «all'Amministrazione che istruisce il procedimento [di] valutare la gravità del reato, l'allarme sociale che lo stesso ha procurato, la condotta successiva tenuta» dai medesimi e «l'attuale pericolosità». A prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine all'ambiguità del petitum − connotato da profili di scarsa chiarezza ed indeterminatezza in ordine al contenuto dell'addizione richiesta − la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla luce della descrizione della fattispecie contenuta nell'ordinanza di rimessione, non risulta adeguatamente motivata, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa. Invero, il reato per il quale il ricorrente nel giudizio principale, giusta l'espressa indicazione contenuta nell'ordinanza di rimessione, ha riportato condanna non è riconducibile né tra quelli contemplati dall'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., né tra quelli oggetto del comma 2 di detta disposizione (e neppure, a fortiori, tra i delitti di cui all'art. 380 cod. proc. pen.), che, ai sensi del censurato art. 1-ter, comma 13, lettera c), impediscono l'ammissione del lavoratore extracomunitario alla procedura di emersione disciplinata da tale ultima norma, non avendo il rimettente neanche dedotto che la condanna de qua è stata irrogata per l'ipotesi del reato più gravemente punita ovvero che sono state ritenute sussistenti circostanze aggravanti in tesi rilevanti ai fini dell'art. 381 cod. proc. pen.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
01/07/2009
n. 78
art. 1
co. 13
legge
03/08/2009
n. 102
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte