Sentenza 206/2023 (ECLI:IT:COST:2023:206)
Massima numero 45876
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  24/10/2023;  Decisione del  24/10/2023
Deposito del 23/11/2023; Pubblicazione in G. U. 29/11/2023
Massime associate alla pronuncia:  45875  45877


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Sistema tributario e contabile dello Stato - Attività di recupero fiscale di tributi propri derivati e addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali - Attribuzione alle regioni del relativo gettito, mediante riversamento diretto - Possibilità che le regioni intervengano in tale disciplina - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Veneto che include i proventi da IRAP e addizionale regionale IRPEF derivanti da ravvedimento operoso indotto dall'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria tra quelli oggetto di recupero fiscale con riversamento diretto in suo favore. Auspicio per un intervento organico per la piena attuazione dell'art. 119 Cost. nonché per la valorizzazione del principio del concorso delle regioni alla lotta all'evasione fiscale). (Classif. 216033).

Testo

La nozione di attività di recupero fiscale dettata dal legislatore statale, per i tributi propri derivati, nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di sistema tributario dello Stato, non autorizza le Regioni ad intervenire in tale ambito, e ciò indipendentemente dal contenuto della disposizione regionale. (Precedente: S. 32/2012).

L’attività di recupero fiscale dell’amministrazione finanziaria è ben diversa dal ravvedimento operoso, per cui a tali differenti situazioni il legislatore statale, nell’esercizio della sua discrezionalità nella materia del sistema tributario dello Stato, fa conseguire diverse destinazioni del gettito incamerato.

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost., l’art. 10 della legge reg. Veneto n. 30 del 2022 che include tra i proventi derivanti dall’attività di recupero fiscale, riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, oggetto di attribuzione alle regioni mediante riversamento diretto, anche i proventi da IRAP e addizionale regionale IRPEF derivanti da ravvedimento operoso cui il contribuente abbia deciso di aderire a seguito di un’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. La disposizione impugnata dal Governo interferisce con la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, in quanto l’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 68 del 2011 assicura alle regioni, in riferimento ai detti tributi, solo la parte di gettito derivante dall’attività di recupero fiscale; l’istituto del ravvedimento operoso è, invece, ben diverso, presupponendo l’assenza di atti di liquidazione e accertamento dell’amministrazione e l’attivazione spontanea del contribuente per estinguere la pretesa fiscale. È, tuttavia, auspicabile un intervento organico nella materia tributaria finalizzato a dare piena attuazione all’art. 119 Cost., come novellato dalla legge cost. n. 3 del 2001, in modo da attribuire alle regioni una effettiva autonomia finanziaria con riguardo all’esercizio delle competenze loro spettanti; nonché un’ulteriore valorizzazione, da parte del legislatore statale, del principio diretto a incentivare il concorso delle regioni alla lotta all’evasione fiscale, anche in riferimento all’istituto del ravvedimento operoso).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  23/12/2022  n. 30  art. 10  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte