Ordinanza 127/2012 (ECLI:IT:COST:2012:127)
Massima numero 36330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del
07/05/2012; Decisione del
07/05/2012
Deposito del 10/05/2012; Pubblicazione in G. U. 16/05/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Impugnazione dell'imputato - Morte dell'imputato successiva alla sentenza di condanna di primo grado e precedente alla impugnazione - Facoltà degli eredi di proporre impugnazione limitatamente alle statuizioni di contenuto patrimoniale - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo - Insufficiente descrizione della fattispecie e mancanza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Processo penale - Impugnazione dell'imputato - Morte dell'imputato successiva alla sentenza di condanna di primo grado e precedente alla impugnazione - Facoltà degli eredi di proporre impugnazione limitatamente alle statuizioni di contenuto patrimoniale - Mancata previsione - Asserita violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Difetto di motivazione in ordine alla applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo - Insufficiente descrizione della fattispecie e mancanza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 571 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, limitatamente alle statuizioni di contenuto patrimoniale, gli eredi dell'imputato possano proporre impugnazione nel caso di morte del dante causa intervenuta dopo la sentenza di primo grado e prima della proposizione della impugnazione». In via preliminare deve rilevarsi che l'ordinanza di rimessione non ha indicato l'oggetto del "ricorso" proposto, né, comunque, le ragioni per le quali della relativa cognizione è stato investito il tribunale: e, non essendo il giudice che ha sollevato la questione quello che dovrebbe conoscere di un eventuale appello, la lacuna della motivazione relativa a tali elementi si traduce nell'assoluta mancanza di indicazioni sulle ragioni per le quali il tribunale dovrebbe fare applicazione dell'art. 571 cod. proc. pen., ossia della norma che disciplina l'impugnazione dell'imputato, così dando luogo ad una causa di manifesta inammissibilità della questione. Inoltre, l'ordinanza di rimessione, mentre censura l'art. 571 cod. proc. pen. in relazione alla mancata previsione del potere di impugnazione, limitatamente alle statuizioni patrimoniali, in capo agli eredi dell'imputato, non offre alcuna indicazione sull'esistenza di eredi, sulla loro volontà di proporre appello e sulla loro partecipazione, ed eventualmente in quale veste, al procedimento a quo, limitandosi a riferire che il "ricorso" sul quale il rimettente è chiamato a pronunciarsi è stato proposto dalla liquidatrice della società proprietaria del terreno confiscato, società di cui l'imputato deceduto era stato rappresentante legale: sicché, anche sotto questo profilo, si registra l'insufficiente descrizione della fattispecie e, correlativamente, la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 571 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede che, limitatamente alle statuizioni di contenuto patrimoniale, gli eredi dell'imputato possano proporre impugnazione nel caso di morte del dante causa intervenuta dopo la sentenza di primo grado e prima della proposizione della impugnazione». In via preliminare deve rilevarsi che l'ordinanza di rimessione non ha indicato l'oggetto del "ricorso" proposto, né, comunque, le ragioni per le quali della relativa cognizione è stato investito il tribunale: e, non essendo il giudice che ha sollevato la questione quello che dovrebbe conoscere di un eventuale appello, la lacuna della motivazione relativa a tali elementi si traduce nell'assoluta mancanza di indicazioni sulle ragioni per le quali il tribunale dovrebbe fare applicazione dell'art. 571 cod. proc. pen., ossia della norma che disciplina l'impugnazione dell'imputato, così dando luogo ad una causa di manifesta inammissibilità della questione. Inoltre, l'ordinanza di rimessione, mentre censura l'art. 571 cod. proc. pen. in relazione alla mancata previsione del potere di impugnazione, limitatamente alle statuizioni patrimoniali, in capo agli eredi dell'imputato, non offre alcuna indicazione sull'esistenza di eredi, sulla loro volontà di proporre appello e sulla loro partecipazione, ed eventualmente in quale veste, al procedimento a quo, limitandosi a riferire che il "ricorso" sul quale il rimettente è chiamato a pronunciarsi è stato proposto dalla liquidatrice della società proprietaria del terreno confiscato, società di cui l'imputato deceduto era stato rappresentante legale: sicché, anche sotto questo profilo, si registra l'insufficiente descrizione della fattispecie e, correlativamente, la mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 571
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte