Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Nomina dei direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie - Ricorso del Governo - Non corretta indicazione della normativa censurata - Imprecisione superabile attraverso il testo delle norme riportato con chiarezza nel ricorso - Ammissibilità dell'impugnazione.
L'imprecisione del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avente ad oggetto «l'art. 12-bis, commi 1 e 2, che disciplinano le modalità di nomina del direttore generale delle Aziende sanitarie e l'art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, riguardante la valutazione dell'attività del direttore generale, della legge della Regione Umbria n. 6 del 20 luglio 2011», recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», perché le norme censurate sono state inserite dall'art. 10 della legge della Regione Umbria 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 - Ordinamento del sistema sanitario regionale - e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 5), dopo l'art. 12 della citata legge regionale n. 3 del 1998, non si riflette sulla corretta individuazione delle norme impugnate, e, quindi, non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione, perché dette norme sono riportate con chiarezza nel ricorso, il cui testuale tenore non lascia dubbi al riguardo.