Sentenza 129/2012 (ECLI:IT:COST:2012:129)
Massima numero 36333
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
09/05/2012; Decisione del
09/05/2012
Deposito del 17/05/2012; Pubblicazione in G. U. 23/05/2012
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie - Elenco regionale dei candidati idonei - Competenza riservata alla Giunta regionale - Applicazione della disciplina alle aziende ospedaliero-universitarie - Omesso coinvolgimento delle strutture universitarie, con riduzione della facoltà di scelta del Rettore alla rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Lesione dell'autonomia universitaria - Violazione del principio di leale collaborazione tra Università e Regione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie - Elenco regionale dei candidati idonei - Competenza riservata alla Giunta regionale - Applicazione della disciplina alle aziende ospedaliero-universitarie - Omesso coinvolgimento delle strutture universitarie, con riduzione della facoltà di scelta del Rettore alla rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'università - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Lesione dell'autonomia universitaria - Violazione del principio di leale collaborazione tra Università e Regione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
Testo
E' illegittimo l'art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6, recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», nella parte in cui, disciplinando le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie - in cui sono da intendere ricompresi i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie - non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, con l'effetto di circoscrivere la facoltà di scelta ad opera del Rettore, stabilita dall'art. 12, comma 3, della citata legge regionale n. 3 del 1998, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio dettato dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'università.
E' illegittimo l'art. 12-bis, commi 1 e 2, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6, recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», nella parte in cui, disciplinando le modalità di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie - in cui sono da intendere ricompresi i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie - non prevede alcuna forma di coinvolgimento delle strutture universitarie nella predisposizione dell'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale di tali aziende, con l'effetto di circoscrivere la facoltà di scelta ad opera del Rettore, stabilita dall'art. 12, comma 3, della citata legge regionale n. 3 del 1998, ad una rosa di candidati previamente individuati dalla sola Regione, con conseguente violazione del principio dettato dall'art. 4, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi del quale il direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il Rettore dell'università.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
20/01/1998
n. 3
art. 12
co. 1
legge della Regione Umbria
20/01/1998
n. 3
art. 12
co. 2
legge della Regione Umbria
20/07/2011
n. 6
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 6
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 21/12/1999
n. 517
art. 1
co. 1
decreto legislativo 21/12/1999
n. 517
art. 1
co. 2
decreto legislativo 21/12/1999
n. 517
art. 4
co. 2