Sentenza 129/2012 (ECLI:IT:COST:2012:129)
Massima numero 36334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
09/05/2012; Decisione del
09/05/2012
Deposito del 17/05/2012; Pubblicazione in G. U. 23/05/2012
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, ai fini della conferma dell'incarico o della risoluzione del contratto - Competenza riservata alla Giunta regionale - Applicazione della disciplina alle aziende ospedaliero-universitarie - Omesso coinvolgimento delle strutture universitarie, con acquisizione per le aziende ospedaliere del solo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati attraverso protocolli d'intesa tra regioni e università - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Lesione dell'autonomia universitaria - Violazione del principio di leale collaborazione tra Università e Regione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
Sanità pubblica - Norme della Regione Umbria - Valutazione dell'attività dei direttori generali delle aziende sanitarie, ai fini della conferma dell'incarico o della risoluzione del contratto - Competenza riservata alla Giunta regionale - Applicazione della disciplina alle aziende ospedaliero-universitarie - Omesso coinvolgimento delle strutture universitarie, con acquisizione per le aziende ospedaliere del solo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale - Contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale secondo cui i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati attraverso protocolli d'intesa tra regioni e università - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Lesione dell'autonomia universitaria - Violazione del principio di leale collaborazione tra Università e Regione - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
Testo
E' illegittimo l'art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6, recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», nella parte in cui, prevedendo che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per la valutazione dell'attività del direttore generale - in cui sono da intendere ricompresi i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie - in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale (comma 1), che ai fini della valutazione medesima acquisisca preventivamente i pareri di cui all'art. 5, comma 4, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, precisando che per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale (comma 4), e che all'esito della verifica disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto (comma 6), contrasta con i principi fissati dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e, in particolare, con la statuizione dettata dall'art. 4, comma 2, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d'intesa tra Regioni e Università.
E' illegittimo l'art. 12-ter, commi 1, 4 e 6, della legge della Regione Umbria 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale), aggiunto dall'art. 10 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6, recante «Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998 n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15», nella parte in cui, prevedendo che la Giunta regionale disciplini le modalità e i criteri per la valutazione dell'attività del direttore generale - in cui sono da intendere ricompresi i direttori generali delle aziende ospedaliero-universitarie - in riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza, con cadenza annuale (comma 1), che ai fini della valutazione medesima acquisisca preventivamente i pareri di cui all'art. 5, comma 4, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 3 del 1998, precisando che per le aziende ospedaliere il parere è reso dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale (comma 4), e che all'esito della verifica disponga, con provvedimento motivato, la conferma dell'incarico o la risoluzione del contratto (comma 6), contrasta con i principi fissati dal d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), che detta principi fondamentali in materia di tutela della salute, spettante alla competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, e, in particolare, con la statuizione dettata dall'art. 4, comma 2, secondo la quale i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca sono disciplinati da protocolli d'intesa tra Regioni e Università.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
20/01/1998
n. 3
art. 12
co. 1
legge della Regione Umbria
20/01/1998
n. 3
art. 12
co. 4
legge della Regione Umbria
20/01/1998
n. 3
art. 12
co. 6
legge della Regione Umbria
20/07/2011
n. 6
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 33
co. 6
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 21/12/1999
n. 517
art. 4
co. 2 ultimo periodo