Corte dei conti - Presidente della Corte dei conti - Potere di comporre nominativamente le sezioni riunite - Omessa motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile, per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, ultimo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 Cost., nella parte in cui attribuirebbe il potere del Presidente della Corte dei conti di comporre nominativamente le sezioni riunite. Infatti, il rimettente non esplicita quali effetti potrebbe avere un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale e omette di indicare in che modo la censurata disposizione dovrebbe o potrebbe essere applicata nel giudizio principale. Inoltre, non sono precisate le ragioni per le quali il giudizio a quo non potrebbe essere definito indipendentemente dalla decisione dell'incidente di costituzionalità.
- In merito all'esigenza di chiarire «in che modo il giudizio principale sia inciso dall'esito di quello incidentale di costituzionalità» v., ex plurimis, la citata ordinanza n. 63/2010.
- Nel senso che l'applicazione delle norme censurate deve porsi «come necessaria ai fini della definizione del giudizio principale» v., ex multis, le citate ordinanze n. 53/2010 e n. 241/2008.