Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue -Previsione di interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario - Asserito contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso del Governo - Ius superveniens che sospende l'efficacia della legge censurata "in attesa dell'attuazione del piano di rientro" - Modifica non satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente - Insussistenza delle condizioni per dichiarare cessata la materia del contendere.
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in riferimento alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 4, primo comma, 5, 10, secondo comma, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue), impugnati, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto prevedono interventi che non sarebbero contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario (accordo del 17/12/2009). In seguito al ricorso, l'art. 1 della legge della Regione Calabria n. 6 del 2012 ha sospeso l'efficacia della legge censurata (sostituendone l'art. 14, primo comma) in attesa dell'attuazione del piano di rientro; tuttavia, tale modifica - che non ha abrogato le norme censurate - non ha carattere satisfattivo delle pretese avanzate dal ricorrente.
- In senso analogo, v. la citata sentenza n. 333/2010.