Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Previsione di interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario - Carattere vincolante del piano di rientro, espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale .
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 1, 2, 4, primo comma, 5, 10, secondo comma, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24. Infatti, l'istituzione del Centro regionale sangue ivi previsto non è contemplata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario (accordo del 17/12/2009), il cui carattere vincolante è sancito sia dall'art. 1, comma 796, lett. b), della legge n. 296 del 2006, sia dall'art. 2, commi 80 e 95, della legge n. 191 del 2009.
- Per l'affermazione del principio in base al quale l'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 è «espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica», v., da ultimo, la citata sentenza n. 163/2011.