Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Attribuzione alla Giunta regionale di competenze amministrative - Aggravamento del disavanzo sanitario e conseguente ostacolo all'attuazione del piano di rientro - Interferenza con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, lesiva della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., gli artt. 1, secondo comma, 4, primo comma, e 10, secondo comma, della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue). Infatti, le disposizioni censurate demandano alla Giunta regionale una pluralità di compiti che interferiscono con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, essendo diretti a realizzare un intervento che, aggravando il disavanzo sanitario della Regione, ostacolerebbe l'attuazione del piano di rientro e, di conseguenza, l'esecuzione del mandato commissariale.
- In relazione all'esercizio del potere sostitutivo statale e alla necessità che le funzioni amministrative del commissario siano «poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali», v. la citata sentenza n. 78/2011.