Sentenza 131/2012 (ECLI:IT:COST:2012:131)
Massima numero 36339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  21/05/2012;  Decisione del  21/05/2012
Deposito del 25/05/2012; Pubblicazione in G. U. 30/05/2012
Massime associate alla pronuncia:  36337  36338  36340  36341


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Attribuzione alla Giunta regionale di competenze amministrative - Aggravamento del disavanzo sanitario e conseguente ostacolo all'attuazione del piano di rientro - Interferenza con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, lesiva della potestà sostitutiva dello Stato - Illegittimità costituzionale.

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., gli artt. 1, secondo comma, 4, primo comma, e 10, secondo comma, della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue). Infatti, le disposizioni censurate demandano alla Giunta regionale una pluralità di compiti che interferiscono con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, essendo diretti a realizzare un intervento che, aggravando il disavanzo sanitario della Regione, ostacolerebbe l'attuazione del piano di rientro e, di conseguenza, l'esecuzione del mandato commissariale.

- In relazione all'esercizio del potere sostitutivo statale e alla necessità che le funzioni amministrative del commissario siano «poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali», v. la citata sentenza n. 78/2011.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  18/07/2011  n. 24  art. 1  co. 2

legge della Regione Calabria  18/07/2011  n. 24  art. 4  co. 1

legge della Regione Calabria  18/07/2011  n. 24  art. 10  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte