Sanità pubblica - Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Istituzione del Centro Regionale Sangue - Quantificazione e copertura degli oneri di spesa per l'esercizio finanziario 2011 - Indicazione di una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro, incluse quelle per il personale, nonché mancata quantificazione e copertura degli oneri per gli anni successivi al 2001 - Carenza dei requisiti a garanzia della chiarezza e solidità del bilancio - Violazione dell'obbligo di copertura delle nuove spese - Illegittimità costituzionale .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81 Cost., l'art. 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24. La norma censurata, infatti, da un lato indica una somma sicuramente insufficiente per coprire le spese per il funzionamento del Centro Regionale Sangue ivi previsto, incluse quelle per il personale; dall'altro, non quantifica l'ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, né specifica i relativi mezzi di copertura.
- Sul principio secondo il quale «il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l'art. 81 Cost. si ispira», v., ex plurimis, le citate sentenze n. 106/2011, n. 141/2010 e n. 100/2010.
- Sulla necessità che la copertura di nuove spese sia «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri», v. la citata sentenza n. 272/2011.