Acque - Norme della Regione Liguria - Scarichi idrici - Autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate - Tacito rinnovo di quattro anni in quattro anni, sussistendo gli stessi presupposti e requisiti - Contrasto con la normativa statale di riferimento, in base alla quale tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo - Standard minimi di tutela non derogabili dalle Regioni - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale .
Deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Liguria 5 luglio 2011, n. 17, per violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente. Infatti, lo Stato, ha adottato una propria normativa, stabilendo «standard minimi di tutela», che, tra l'altro, stabiliscono in materia di scarichi di acque reflue che «tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati», e che tale «autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo». Pertanto, la censurata normativa regionale , che invece ha previsto il rinnovo tacito di quattro anni in quattro anni delle autorizzazioni rilasciate (e la cui validità è, ovviamente, di quattro anni), si discosta da quanto stabilito dalla normativa statale di riferimento.