Reati e pene - Delitto di bancarotta fraudolenta - Pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa - Durata nella misura fissa di dieci anni - Asserita violazione di diritti costituzionalmente tutelati in ragione della rigidità della prescrizione a fronte del variare della situazione concreta - Richiesta di addizione normativa che non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata ed eccede i poteri di intervento della Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 41 e 111 Cost., dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che, per ogni ipotesi di condanna per i fatti di bancarotta previsti nei commi precedenti del medesimo articolo, si applichino le pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni. Invero i rimettenti, nel prospettare la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e del principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma terzo, Cost.) - unitamente ad ulteriori censure - con riferimento alla predeterminazione nella misura fissa di dieci anni della pena accessoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 216 del r.d. n. 267 del 1942, chiedono alla Corte di aggiungere le parole "fino a" alla disposizione citata, al fine di rendere applicabile l'art. 37 cod. pen. (secondo il quale "Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato"); in tal modo, tuttavia, si richiede una addizione normativa che - essendo solo una tra quelle astrattamente ipotizzabili - non costituisce una soluzione costituzionalmente obbligata, ed eccede i poteri di intervento di questa Corte, implicando scelte affidate alla discrezionalità del legislatore.