Sentenza 135/2012 (ECLI:IT:COST:2012:135)
Massima numero 36345
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  21/05/2012;  Decisione del  21/05/2012
Deposito del 31/05/2012; Pubblicazione in G. U. 06/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36346


Titolo
Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia - Introduzione di una addizionale erariale da versare al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della regione Siciliana - Ius superveniens che non comporta la cessazione della materia del contendere - Trasferimento della questione della nuova disposizione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale concernente il combinato disposto degli artt. 23, comma 21, e 40, comma 2 [rectius: alinea e lettera a)], del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, va preso atto che lo ius superveniens intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso, (costituito dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) non ha comportato la cessazione della materia del contendere sia perché la disciplina relativa all'anno 2011 (primo periodo del comma 21) è rimasta immutata sia perché la censura della Regione è rivolta alla prevista riserva allo Stato del gettito dell'addizionale, indipendentemente dall'entità dell'addizionale stessa e dall'importo del suo gettito; donde la questione deve ritenersi estesa alla nuova formulazione dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 23  co. 21

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 40  co. 2

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2    co. 1