Imposte e tasse - Tassa automobilistica regionale riscossa in Sicilia - Introduzione di una addizionale erariale da versarsi al bilancio dello Stato a copertura di taluni interventi nell'ambito della manovra per la stabilizzazione finanziaria - Ricorso della Regione Siciliana - Asserita mancanza delle condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria per l'attribuzione allo Stato, in via di eccezione, delle entrate tributarie riscosse nel territorio siciliano - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 23, comma 21 (sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), e 40, alinea e lettera a) del comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa in riferimento al combinato disposto dell'art. 36, primo comma, del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, in quanto nella specie, contrariamente a quanto affermato dalla Regione, ricorrono nella specie tutte le condizioni richieste dalla normativa di attuazione statutaria per l'attribuzione allo Stato del gettito dell'addizionale erariale della tassa automobilistica riscossa nel territorio della Regione siciliana e cioè: a) la novità dell'entrata tributaria (che riguarda la novità del provento - nella specie derivante da un'addizionale - e non la novità del tributo); b) la destinazione del gettito, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime (nella specie, il gettito dell'addizionale è utilizzato per la copertura di oneri diretti a perseguire «particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate» nella legge stessa).