Ordinanza 138/2012 (ECLI:IT:COST:2012:138)
Massima numero 36350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente QUARANTA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
21/05/2012; Decisione del
21/05/2012
Deposito del 31/05/2012; Pubblicazione in G. U. 06/06/2012
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Controversie di natura emulativa - Condanna della parte soccombente o di entrambe le parti, che abbiano agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni nei confronti dello Stato, per lite temeraria - Mancata previsione - Questione che presenta una pluralità di soluzioni a contenuto costituzionalmente obbligato - Manifesta inammissibilità.
Procedimento civile - Controversie di natura emulativa - Condanna della parte soccombente o di entrambe le parti, che abbiano agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al risarcimento dei danni nei confronti dello Stato, per lite temeraria - Mancata previsione - Questione che presenta una pluralità di soluzioni a contenuto costituzionalmente obbligato - Manifesta inammissibilità.
Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto la questione sollevata presenta una pluralità di soluzioni in ordine al possibile contenuto della richiesta pronuncia additiva, nessuna delle quali costituzionalmente vincolata e la cui scelta è, quindi, rimessa alla discrezionalità del legislatore, nelle specie ancor più ampia vertendosi in tema di disciplina degli istituti processuali, modulabili dal legislatore con il solo limite di un intervento non manifestamente irragionevole o arbitrario.
Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto la questione sollevata presenta una pluralità di soluzioni in ordine al possibile contenuto della richiesta pronuncia additiva, nessuna delle quali costituzionalmente vincolata e la cui scelta è, quindi, rimessa alla discrezionalità del legislatore, nelle specie ancor più ampia vertendosi in tema di disciplina degli istituti processuali, modulabili dal legislatore con il solo limite di un intervento non manifestamente irragionevole o arbitrario.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 96
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 111
co. 2
Altri parametri e norme interposte