Sentenza 139/2012 (ECLI:IT:COST:2012:139)
Massima numero 36352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente QUARANTA  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/05/2012;  Decisione del  23/05/2012
Deposito del 04/06/2012; Pubblicazione in G. U. 13/06/2012
Massime associate alla pronuncia:  36351  36353  36354  36355  36356  36357  36358  36359  36360  36361  36362  36363  36364  36365  36366


Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Umbria, Emilia-Romagna, Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccepita tardività dei ricorsi - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, va rigettata l'eccepita tardività del ricorso, in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive, sicché le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all'art. 127 Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione; infatti la Regione che ritenga lese le proprie competenze da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l'impugnazione a dopo l'entrata in vigore» della relativa legge di conversione, perché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l'iniziativa d'investire la Corte non rischia di essere vanificata dall'eventualità di una mancata conversione».

- In senso analogo v. citata sentenza n. 232 del 2011.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 6  co. 

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte