Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - Riduzione dei costi degli apparati amministrativi - Misure di vario contenuto volte al contenimento della spesa pubblica, quali la riduzione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, riduzione del numero dei componenti di organi collegiali, riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, riduzione di spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, divieto di sponsorizzazioni, riduzione di spese per missioni, riduzione di spese per formazione - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Disposizioni asseritamente di dettaglio e puntuali, preclusive di qualsiasi possibilità di autonomo adeguamento da parte delle Regioni - Asserita lesione della potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica - Asserita lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Presupposto interpretativo errato - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente il comma 20 dell'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, in quanto le disposizioni impugnate invaderebbero la potestà legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, così violando l'art. 117, terzo comma, Cost., nonché l'autonomia finanziaria regionale garantita dall'art. 119 Cost. Infatti la disposizione impugnata - da qualificare quale normativa di principio di coordinamento della finanza pubblica applicabile anche alle Regioni e province ad autonomia differenziata - prevede puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa; sicché il presupposto interpretativo posto a base di questo gruppo di censure è errato, in quanto il comma 20 dell'art. 6 «autorizza le Regioni, le Province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anzitutto, a determinare, sulla base di una valutazione globale dei limiti di spesa puntuali dettati dall'art. 6, l'ammontare complessivo dei risparmi da conseguire e, quindi, a modulare in modo discrezionale, tenendo fermo quel vincolo, le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell'art. 6».
- Sulla "autoqualificazione" di disposizioni di legge statale quali norme di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 207 del 2010, n. 447 del 2006 e n. 482 del 1995.
- Sulla definizione di norma di principio di coordinamento della finanza pubblica, v. citate sentenze n. 182 del 2011, n. 297, n. 237 del 2009, n. 289, n. 159 del 2008 e n. 169 del 2007.