Sentenza 208/2023 (ECLI:IT:COST:2023:208)
Massima numero 45855
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  25/10/2023;  Decisione del  25/10/2023
Deposito del 24/11/2023; Pubblicazione in G. U. 29/11/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Armi e materie esplodenti - In genere - Armi comuni e oggetti atti ad offendere - Confisca finalizzata alla distruzione, salvo eccezioni, anziché alla vendita a favore dell'erario, come previsto in generale per i beni confiscati - Denunciata irrazionalità - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 017001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Macerata, in funzione di giudice dell’esecuzione, in riferimento all’art. 3 Cost. – dell’art. 6 della legge n. 152 del 1975, nella parte in cui prevede che «[le] armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell’art. 32» della legge n. 110 del 1975. Il diverso trattamento riservato alle armi comuni e agli oggetti atti ad offendere rispetto alla generalità delle cose confiscate – destinate, salvo talune eccezioni, alla vendita – trova giustificazione nella natura intrinsecamente pericolosa di tali strumenti, stante l’estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un loro improprio utilizzo su beni giuridici primari (quali la vita umana, la sicurezza e l’incolumità pubblica) che lo Stato ha il dovere costituzionale di tutelare. Ciò tanto più con riguardo alle armi comuni da sparo, come nella specie la pistola, il cui acquisto e il cui porto sono, proprio per questo, soggetti a una rigorosa disciplina limitativa oltre che a confisca obbligatoria. La ratio della norma censurata appare dunque agevolmente identificabile nella volontà di evitare che siano proprio gli organi dello Stato a rimettere in circolazione, tramite vendita, armi che lo Stato stesso ha confiscato in un’ottica di prevenzione, restando invece recessivo l’interesse meramente economico a trarre profitto dalla misura ablativa. Non può quindi ritenersi valicato il limite della non manifesta irragionevolezza della scelta operata dal legislatore nell’esercizio dell’ampio margine di discrezionalità ad esso spettante nel bilanciamento fra i contrapposti interessi coinvolti dalla disciplina delle armi. (Precedenti: S. 5/2023 - mass. 45382, 45384; S. 109/2019 - mass. 42267).



Atti oggetto del giudizio

legge  22/05/1975  n. 152  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte